Informare, conservare, cancellare
Una volta che le immagini sono nella scheda di memoria, gli obblighi non si fermano: bisogna sapere chi avvisare, quanto tempo conservarle e che cosa fare quando il supporto sparisce. È la metà della materia che il ripasso trascura.
Da ricordare
- Il RGPD non contiene alcuna disposizione sul diritto all'immagine: questa nozione appartiene al diritto nazionale di ciascuno Stato membro. Si ripassa nel modulo nazionale, non qui.
- Quando i dati non sono stati ottenuti presso l'interessato (il caso stesso della ripresa aerea) è l'articolo 14 a regolare l'informazione, e non l'articolo 13.
- L'articolo 14, par. 5, lettera b), esclude questo obbligo di informazione quando comunicare tali informazioni risulta impossibile o implicherebbe uno sforzo sproporzionato. È un'eccezione che si giustifica caso per caso, non si presume.
- La conservazione obbedisce all'articolo 5, par. 1, lettera e): i dati sono conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità. Il RGPD non fissa ALCUN numero di giorni.
- Due errori simmetrici qui: inventare un termine legale che non esiste, oppure ritenere che un archivio offline faccia uscire i dati dal regolamento.
- Gli interessati conservano diritti opponibili al titolare del trattamento, tra cui l'accesso ai loro dati (art. 15) e la loro cancellazione (art. 17). Le immagini devono quindi poter essere ritrovate e cancellate.
- Il furto o la perdita di una scheda di memoria è una violazione dei dati personali al pari di un attacco informatico: l'articolo 33, par. 1, impone la notifica all'autorità di controllo senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore. L'autorità destinataria è quella per la protezione dei dati, mai quella dell'aviazione.
- Una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati è richiesta in caso di rischio elevato, e l'articolo 35, par. 3, lettera c), cita espressamente la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico. L'innesco è la natura e la scala del trattamento, non la presenza di una telecamera.
Il tranello. La sfocatura in fase di montaggio arriva dopo la raccolta, ed è la raccolta che il RGPD disciplina. Ripara l'esposizione delle immagini, non l'eventuale illiceità della loro registrazione: soprattutto di fronte al divieto di principio dell'articolo 9.
Fonte
Regolamento (UE) 2016/679 (CELEX 02016R0679, consolidato al 04/05/2016) (RGPD), art. 5, paragrafo 1, lettera e), art. 14, paragrafo 1 e paragrafo 5, lettera b), art. 15, art. 17, art. 33, paragrafo 1, e art. 35, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettera c)