L'assicurazione di responsabilità civile a livello europeo
Il regolamento (CE) n. 785/2004 fissa i requisiti assicurativi dei vettori aerei e degli esercenti di aeromobili nell'Unione. La domanda d'esame non è l'importo: è sapere se il vostro drone rientri anche solo nel suo ambito d'applicazione.
Da ricordare
- L'articolo 2, par. 2, lettera b), esclude dall'ambito d'applicazione del regolamento gli aeromodelli con un MTOM inferiore a 20 kg. Riguarda gli aeromodelli, non ogni aeromobile senza equipaggio al di sotto di tale soglia: sapere se un dato drone lo sia è una qualificazione giuridica che il testo non risolve, e da essa dipende la portata reale dell'esclusione nella categoria «aperta».
- Questa soglia di 20 kg non appartiene ad alcuna classe da C0 a C4 e non corrisponde né ai 25 kg della categoria «aperta» né ai 250 g dell'immatricolazione: è una soglia propria del diritto dell'assicurazione aerea.
- L'esclusione europea non è un divieto rivolto agli Stati: parecchi impongono l'assicurazione con il proprio diritto nazionale, altri no. È una delle divergenze più pesanti tra Stati membri, e si ripassa nel modulo nazionale.
- Il regolamento 2019/947 rinvia esso stesso a questo livello nazionale: l'articolo 14, par. 2, lettera d), chiede il numero della polizza assicurativa all'immatricolazione se previsto dal diritto nazionale O dell'Unione. Da qui un modulo che lo richiede in uno Stato e non in un altro, senza che nessuno dei due si discosti dal regolamento.
- Per un aeromobile cui si applica il regolamento 785/2004 e la cui massa massima al decollo è inferiore a 500 kg, la copertura minima verso i terzi è di 0,75 milioni di DSP (art. 7, par. 1): i diritti speciali di prelievo definiti dal Fondo monetario internazionale.
- I 0,25 milioni di DSP rientrano in un regime del tutto diverso: è la copertura assicurativa minima per PASSEGGERO dell'articolo 6, par. 1. Un aeromobile senza equipaggio non trasporta passeggeri; lo riguarda solo la copertura verso i «terzi».
- L'articolo 4, par. 1, esige che i rischi assicurati includano gli atti di guerra, il terrorismo, la pirateria aerea, gli atti di sabotaggio, il sequestro illegale di aeromobile e i tumulti popolari: proprio i rischi che le polizze tendono spontaneamente a escludere.
Il tranello. Confondere i 20 kg dell'assicurazione con i 25 kg della categoria «aperta» porta a concludere, a torto, che tutta la categoria «aperta» sia fuori dall'ambito del regolamento 785/2004. Lo è solo per l'esclusione degli aeromodelli sotto i 20 kg: due cifre vicine, due regimi diversi.
Fonte
Regolamento (CE) n. 785/2004 (CELEX 02004R0785, consolidato al 30/07/2020), art. 2, paragrafo 2, lettera b), art. 3, lettera e), art. 4, paragrafo 1, art. 6, paragrafo 1, e art. 7, paragrafo 1; regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 (CELEX 02019R0947, consolidato al 01/05/2025), art. 14, paragrafo 2, lettera d)