Affaticamento, alcol, cure mediche: l'idoneità del pilota
Una sola frase del regolamento regge tutta questa materia, e l'esame quasi mai interroga sulla sua prima metà. Si ricorda l'alcol; il testo elenca cinque altre cause di inidoneità subito dopo.
Da ricordare
- Il punto UAS.OPEN.060(2)(a) vieta al pilota remoto di svolgere i propri compiti sotto l'effetto di sostanze psicoattive o di alcolici, e di svolgerli qualora non sia in grado di farlo a causa di lesioni, affaticamento, cure mediche, malattie o altre cause.
- Nessun tasso alcolemico è fissato dal regolamento europeo. Non è una soglia da non superare, è un divieto di svolgere i compiti: ragionare come al volante porta a cercare una cifra che non esiste.
- La seconda metà della frase è quella che si dimentica: lesioni, affaticamento, cure mediche, malattie. Un antistaminico che provoca sonnolenza vi rientra pienamente, anche senza sentirsi menomati.
- Il GM1 UAS.OPEN.060(2)(a) definisce le «altre cause» come ogni disturbo fisico o mentale, o ogni limitazione funzionale di un organo sensoriale, che impedisca di condurre l'operazione in sicurezza.
- Nessun certificato medico è richiesto nella categoria «aperta»: l'idoneità poggia interamente sull'autovalutazione. È uno dei rari punti in cui la sicurezza dipende da un'onestà verso sé stessi, e l'affaticamento è precisamente ciò che altera il giudizio sul proprio affaticamento.
- Il divieto riguarda la persona che svolge le funzioni di pilota remoto. Non si delega né a un osservatore, né alla squadra, né a una modalità automatica.
- L'unica risposta prevista è una decisione, non una regolazione: non decollare, oppure interrompere. Il punto UAS.OPEN.060(2)(b) prevede del resto l'interruzione non appena l'operazione rappresenta un rischio.
Il tranello. Ogni domanda che propone un tasso alcolemico quantificato propone una risposta falsa: il regolamento europeo non ne contiene alcuno. Pone un divieto di svolgere i compiti, la cui valutazione spetta allo stesso pilota remoto.
Fonte
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 (CELEX 02019R0947, consolidato al 01/05/2025), allegato parte A, punti UAS.OPEN.060(2)(a) e UAS.OPEN.060(2)(b); GM1 UAS.OPEN.060(2)(a) e UAS.SPEC.060(1)(a) (ED Decision 2019/021/R)