Dopo il volo: inconvenienti, incidenti, segnalazione
Il programma prevede solo due compiti dopo il volo, ma può sorgere un terzo obbligo: la segnalazione. Molti candidati credono che il volo per diporto ne sia esonerato: il regime è alleggerito, non soppresso.
Da ricordare
- L'articolo 19, par. 2, impone a ogni operatore UAS di segnalare all'autorità competente qualsiasi evento correlato alla sicurezza, conformemente al regolamento (UE) n. 376/2014.
- Il GM1 Article 19(2) precisa la portata per gli aeromobili che non richiedono né certificato né dichiarazione: il caso della categoria «aperta»: l'articolo 3, par. 2, del regolamento 376/2014 limita allora la segnalazione agli eventi che abbiano comportato lesioni gravi o mortali, o che abbiano coinvolto un aeromobile diverso da un aeromobile senza equipaggio.
- La denuncia all'assicuratore è una pratica distinta: non sostituisce mai la segnalazione all'autorità competente.
- Il programma di conoscenza teorica A1/A3 prevede solo due compiti dopo il volo: la manutenzione dell'UAS e la registrazione dei dettagli del volo.
- La manutenzione segue le istruzioni del fabbricante. Attenzione alla portata dell'obbligo: il regolamento delegato (UE) 2019/945 impone istruzioni di manutenzione alle classi da C1 a C4, ma la sua parte 1, quella del C0, non ne esige alcuna: chiede soltanto le caratteristiche, chiare istruzioni operative, le limitazioni operative e la descrizione dei rischi.
- Nessun articolo impone un libretto di volo nella categoria «aperta». Tenere traccia dei voli e degli interventi resta una pratica attesa da un pilota remoto: ed è ciò che fa prova dopo un evento.
- L'operatore UAS sviluppa le procedure operative adeguate al tipo di operazione e al rischio connesso (UAS.OPEN.050(1)); il pilota remoto le rispetta se disponibili (UAS.OPEN.060(2)(f)). Quando l'operatore è anche il pilota, bastano le istruzioni del fabbricante.
Il tranello. Due confusioni da evitare. Il diporto non sfugge alla segnalazione: ne ha una versione ridotta, innescata in particolare da una lesione grave. E il destinatario è l'autorità dell'aviazione, non l'assicuratore né il comune.
Fonte
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 (CELEX 02019R0947, consolidato al 01/05/2025), art. 19, paragrafo 2, e allegato parte A, punti UAS.OPEN.050(1) e UAS.OPEN.060(2)(f); GM1 Article 19(2) (ED Decision 2019/021/R) che rinvia all'art. 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 376/2014 (CELEX 02014R0376, consolidato al 11/09/2018); AMC1 UAS.OPEN.020(4)(b) e UAS.OPEN.040(3), e AMC1 UAS.OPEN.050(1) (ED Decision 2022/002/R)