Aperta, specifica, certificata
Il regolamento europeo non classifica i droni in tre categorie: classifica le OPERAZIONI. Uno stesso apparecchio può rientrare in tutte e tre a seconda di ciò che gli si fa fare, ed è questo spostamento dello sguardo che l'esame verifica per primo.
Da ricordare
- Categoria «aperta»: né autorizzazione operativa preventiva, né dichiarazione operativa dell'operatore prima del volo. È il regime più leggero del regolamento: il che non vuol dire senza alcuna formalità presso l'autorità: l'immatricolazione dell'operatore UAS resta obbligatoria (art. 14, par. 5), e una zona geografica UAS può richiedere un'autorizzazione di volo ai sensi dell'articolo 15.
- È aperta solo alle operazioni che rientrano nei limiti dell'articolo 4: massa massima al decollo inferiore a 25 kg, aeromobile in VLOS in qualsiasi momento, 120 metri al massimo, nessun sorvolo di assembramenti di persone, nessuna merce pericolosa, nessun rilascio di materiale.
- Categoria «specifica»: non appena uno solo di questi requisiti non è soddisfatto, l'operazione vi ricade. Occorre allora un'autorizzazione operativa dell'autorità competente dello Stato membro di immatricolazione (art. 5, par. 1), oppure una dichiarazione quando l'operazione è conforme a uno scenario standard (art. 5, par. 5).
- Categoria «certificata»: riservata alle operazioni ad alto rischio: sorvolo di assembramenti di persone, trasporto di persone, trasporto di merci pericolose che possa comportare rischi elevati per i terzi. L'UAS è certificato, l'operatore UAS pure, e il pilota remoto può dover essere titolare di licenza.
- Il passaggio non è mai una scelta di comodo: lo innesca il mancato rispetto di un requisito. Volare in A3 non esonera da alcuna condizione della categoria «aperta», poiché l'A3 È dentro la categoria «aperta».
- L'immatricolazione dell'operatore UAS non è né un'autorizzazione né una dichiarazione operativa: è una formalità distinta, dovuta nella categoria «aperta» a partire da una MTOM di 250 g o non appena un sensore è in grado di rilevare dati personali (art. 14, par. 5).
Il tranello. All'esame piace la frase «la categoria aperta non richiede alcuna autorizzazione preventiva» e la fa debordare. Essa riguarda l'autorizzazione OPERATIVA, nient'altro. Non esonera né dall'immatricolazione dell'operatore UAS, né da un'autorizzazione di volo che una zona geografica UAS può richiedere ai sensi dell'articolo 15.
Fonte
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 (CELEX 02019R0947, consolidato al 01/05/2025), art. 3, art. 4, art. 5, paragrafo 1 e paragrafo 5, art. 6, paragrafo 1, art. 14, paragrafo 5, e art. 15, paragrafo 1