Età minima e competenze del pilota remoto
Due requisiti distinti gravano sulla persona ai comandi: un'età e una competenza dimostrata. Non variano insieme (l'età può essere abbassata da uno Stato, la competenza no) e l'esame sfrutta esattamente questo scarto.
Da ricordare
- L'età minima del pilota remoto nella categoria «aperta» è di 16 anni (art. 9, par. 1). Uno Stato membro può abbassarla di un massimo di 4 anni nella categoria «aperta» e di un massimo di 2 anni nella categoria «specifica», seguendo un approccio basato sul rischio (art. 9, par. 3).
- Un pilota che vola grazie a un abbassamento nazionale è autorizzato solo nel territorio dello Stato membro che lo ha deciso (art. 9, par. 4). Questo permesso non attraversa la frontiera.
- Tre casi fanno a meno dell'età minima (art. 9, par. 2): operazione in A1 con un UAS di classe C0 che è da ritenersi un giocattolo ai sensi della direttiva 2009/48/CE, UAS costruito da privati con massa massima al decollo inferiore a 250 g, e volo sotto la supervisione diretta di un pilota remoto che rispetti egli stesso i requisiti.
- Competenze A1/A3: un corso di formazione online e poi un esame di conoscenza teorica online di 40 domande a scelta multipla, distribuite su nove argomenti, superato con almeno il 75 % del punteggio complessivo (UAS.OPEN.020(4)(b)). Il regolamento non fissa ALCUNA durata della prova.
- Competenze A2: tre tappe che il testo impone nell'ordine indicato (UAS.OPEN.030(2)): superare prima l'esame di conoscenza teorica online A1/A3, completare poi un addestramento pratico autonomo nelle condizioni operative della sottocategoria A3, e infine dichiarare tale addestramento e superare l'ulteriore esame di conoscenza teorica di almeno 30 domande, con almeno il 75 %.
- Il pilota remoto ha con sé il documento comprovante la propria competenza DURANTE l'esercizio dell'UAS (UAS.OPEN.060(1)(a)), tranne per gli aeromobili di cui al punto 5, lettere a), b) e c), del punto UAS.OPEN.020, tutti sotto i 250 g.
- L'operatore UAS, dal canto suo, deve garantire che i suoi piloti remoti possiedano la competenza adeguata alla sottocategoria prevista (UAS.OPEN.050(4)). I due obblighi coesistono e non si sostituiscono.
Il tranello. L'A2 non sostituisce l'A1/A3: vi si aggiunge, e l'ordine delle tre tappe fa parte della regola. Altra trappola frequente, la durata dell'esame: non esiste alcun cronometro europeo. Quando c'è, viene dall'autorità nazionale e varia da un paese all'altro.
Fonte
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 (CELEX 02019R0947, consolidato al 01/05/2025), art. 8 e art. 9, paragrafo 1 a paragrafo 4, e allegato parte A, punti UAS.OPEN.020(4)(b), UAS.OPEN.030(2), UAS.OPEN.050(4) e UAS.OPEN.060(1)(a)