Immatricolarsi come operatore UAS
L'immatricolazione identifica una PERSONA, non un apparecchio. È la formalità peggio compresa del regolamento, perché la soglia dei 250 grammi che tutti ricordiamo è solo uno dei tre criteri, e il più facile da aggirare per errore.
Da ricordare
- L'articolo 14, par. 5, lettera a), elenca tre criteri INDIPENDENTI: una MTOM pari o superiore a 250 g, O la capacità di trasferire al corpo umano un'energia cinetica superiore a 80 joule in caso di impatto, O un sensore in grado di rilevare dati personali. Ne basta uno solo.
- Una telecamera rientra nel terzo criterio: un aeromobile di 200 g che riprende obbliga quindi il suo operatore UAS a immatricolarsi. L'unica riserva prevista dal testo è l'apparecchio conforme alla direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli.
- L'immatricolazione avviene in un solo Stato membro alla volta: quello di residenza per una persona fisica, quello della sede principale per una persona giuridica (art. 14, par. 6). Non si rifà a ogni frontiera.
- I dati raccolti per una persona fisica sono il nome completo e la data di nascita; per una persona giuridica, la denominazione e il numero di identificazione (art. 14, par. 2, lettera a)). Vi si aggiungono l'indirizzo, l'indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono e il numero della polizza assicurativa quando il diritto dell'Unione o nazionale lo prevede.
- Il numero ottenuto va esposto su ogni aeromobile soggetto all'obbligo di immatricolazione (art. 14, par. 8) e va caricato nel sistema di identificazione remota diretta delle classi che ne sono dotate.
- Numero di immatricolazione dell'operatore e numero di serie non si confondono: il primo identifica una persona e si ritrova su tutti i suoi aeromobili; il secondo identifica l'aeromobile e segue la norma ANSI/CTA-2063-A. L'identificazione remota diretta trasmette entrambi.
- Aderire a un club di aeromodellismo non esonera dall'immatricolazione: l'articolo 16, par. 4, lascia soltanto agli Stati membri la facoltà di consentire ai club di immatricolare a loro nome i propri membri; in caso contrario, ogni membro si immatricola da sé.
Il tranello. Il riflesso da correggere: «meno di 250 grammi, quindi niente da fare». La soglia di massa cade non appena c'è una telecamera, e non dice nulla dell'obbligo di competenza del pilota remoto, che segue un'altra logica. Tre criteri indipendenti, mai uno solo.
Fonte
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 (CELEX 02019R0947, consolidato al 01/05/2025), art. 14, paragrafo 2, lettera a), paragrafo 5, paragrafo 6 e paragrafo 8, e art. 16, paragrafo 4; regolamento delegato (UE) 2019/945 (CELEX 02019R0945, consolidato al 24/06/2025), allegato, parte 2, punti 11 e 12