I 120 metri e la trappola del rilievo
L'altezza massima nella categoria «aperta» è di 120 metri. La cifra è facile; la sua misurazione no, ed è lì che l'esame aspetta il candidato.
Da ricordare
- I 120 metri si misurano dal punto più vicino della superficie terrestre: quindi dal rilievo situato sotto l'aeromobile, non dal punto di decollo.
- Scendendo lungo un versante, l'altimetro del radiocomando rassicura: indica l'altezza rispetto al decollo, mentre il margine reale dal suolo è già stato superato.
- Salendo lungo un versante, lo stesso altimetro allarma senza motivo: il terreno sale insieme all'aeromobile e la distanza dalla superficie resta nei limiti.
- Due deroghe, e non una. Entro una distanza orizzontale di 50 metri da un ostacolo ARTIFICIALE la cui altezza supera i 105 metri, l'altezza massima dell'operazione UAS può essere aumentata fino a 15 metri al di sopra dell'altezza dell'ostacolo, su richiesta dell'entità responsabile dello stesso (UAS.OPEN.010(3)). E un aliante senza equipaggio con MTOM inferiore a 10 kg, compreso il carico utile, può volare a una distanza superiore a 120 metri dal punto più vicino della superficie terrestre, a condizione che in nessun momento voli a un'altezza superiore a 120 metri al di sopra del pilota remoto (UAS.OPEN.010(4)).
- La deroga dell'ostacolo non apre un diritto generale a salire più in alto: è legata all'ostacolo, al suo raggio di 50 metri e alla richiesta di chi ne è responsabile.
Il tranello. La maggior parte dei radiocomandi di largo consumo indica un'altezza relativa al punto di decollo, non al suolo sorvolato: su terreno accidentato, la conversione la fa il pilota remoto. Non datelo però per impossibile: il regolamento delegato apre alle classi C1, C2 e C3 l'alternativa di un sistema che limiti l'altezza al di sopra della superficie e fornisca allora al pilota remoto chiare informazioni in merito. Verificate che cosa misura davvero il vostro apparecchio.
Questa scheda è accompagnata da uno schema: lo trovi nell'app We Drone.
Fonte
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 (CELEX 02019R0947, consolidato al 01/05/2025), articolo 4, paragrafo 1, lettera e), e allegato parte A, punti UAS.OPEN.010(2), (3) e (4)